Sentenze

CASSAZIONE CIVILE, sez. II, sent. 31 gennaio 2012, n. 1385 - COMUNIONE LEGALE DEI CONIUGI

31 Gen 2012 - Civile - Corte di Cassazione


Oggetto

Comunione legale tra coniugi – Preliminare di vendita concluso da un solo coniuge su bene della comunione – Annullabilità ex art. 184, primo comma, c.c. – Configurabilità – Inefficacia del contratto, nel caso in cui il bene risulti intestato a favore del solo coniuge pretermesso – Esclusione – Applicabilità dell’azione di annullamento non solo al caso dell’alienazione (o della promessa di alienazione) effettuata da coniuge unico intestatario del bene, ma anche ai casi in cui il titolo d’acquisto del bene risulti trascritto sui registri immobiliari a solo favore del coniuge pretermesso o di entrambi – Configurabilità. (art. 184, primo comma, c.c.)

Estratto

In mancanza di espresse disposizioni derogatorie, gli effetti della disposizione dell'intera cosa comune nella comunione tra coniugi soggiacciono alle stesse regole stabilite per la comunione ordinaria; nessun argomento autorizza a ritenere che l'art. 184 c.c. preveda che gli atti di disposizione posti in essere da uno solo dei coniugi siano soggetti a sanzioni diverse dalla annullabilità e quindi, sottoposti ad una disciplina diversa. Tale norma, per l'esigenza di tutelare la rapidità e la certezza della circolazione dei beni in regime di comunione legale, disciplina il conflitto tra il terzo ed il coniuge pretermesso in modo più favorevole al primo, con il regime degli effetti tendente alla conservazione del negozio.

Commento

In regime di comunione legale tra i coniugi, il contratto preliminare di vendita di bene immobile stipulato da un coniuge (quale promittente venditore) senza la partecipazione o il consenso dell’altro è soggetto alla disciplina dell’art. 184, primo comma, c.c. Esso non è, pertanto, inefficace nei confronti della comunione, ma solamente esposto all’azione di annullamento da parte del coniuge non consenziente, nel breve termine prescrizionale entro cui è ristretto l’esercizio di tale azione, decorrente dalla conoscenza effettiva dell’atto, ovvero, in via sussidiaria, dalla trascrizione o dallo scioglimento della comunione. L’azione di annullamento in oggetto costituisce l’unico rimedio per l’alienazione (o la promessa d’alienazione) di un bene immobile o mobile registrato della comunione, posta in essere da un coniuge senza il necessario consenso dell’altro, non solo allorquando il titolo d’acquisto risulti trascritto a favore del coniuge agente, bensì anche allorquando esso sia trascritto a favore del solo coniuge pretermesso, oppure di entrambi i coniugi.